1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 2.
1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 1 deve redigere il bilancio di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
2. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del rappresentante legale o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
3. Il bilancio di esercizio deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C annesso alla presente legge.
4. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per
1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono disposte la redazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a carico del sindacato o dell'associazione inadempiente e a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È disposta, altresì, con il medesimo decreto di cui al comma 1, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui ai citati articoli 1 e 2.
1. Contro il decreto di cui all'articolo 3 è ammesso il solo ricorso per cassazione per violazione di legge.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.